Aggiornamento DVR, quando intervenire? Come specificato in un altro articolo il DVR (o Documento di Valutazione dei Rischi) è la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività all’interno di un’organizzazione aziendale. Si tratta di un documento che ha lo scopo non solo di identificare determinati rischi, ma anche di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di favorire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute aziendali.

Allo scopo di dare una visione più chiara del contenuto di questo importante documento, forniamo un riassunto dei rischi specifici che devono essere analizzati nel processo di redazione di un DVR (corredando ogni valutazione di rischio con il relativo intervallo di tempo che deve intercorrere tra un aggiornamento e l’altro).

AGGIORNAMENTO DVR, QUANDO INTERVENIRE? ECCO COSA COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE

  • Rischio Chimico: comprendente anche i prodotti che vengono utilizzati per la pulizia ordinaria degli ambienti (se eseguita direttamente da impiegati dell’attività).
  • Rischio Cancerogeno: comprende anche i rischi relativi alle lavorazioni che producono polveri di legno duro o rischi relativi alla presenza/rimozione di amianto da ambienti di lavoro specifici (aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni)
  • Rischio Biologico: comprensivo di valutazione del rischio legato a Legionella e COVID-19 (aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni).
  • Rischio Radiazioni: elettromagnetiche, ionizzanti, ottiche artificiali, solari (aggiornamento obbligatorio ogni 4 anni).
  • Rischio rumore e Rischio vibrazioni (aggiornamento obbligatorio ogni 4 anni)
  • Rischio microclima.
  • Rischio Stress Lavoro Correlato (aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni).
  • Rischi ergonomici: comprensivi di rischi collegati alle posture statiche, attività di traino e spinta ed attività ad alta frequenza.
  • Oltre ai sopracitati, il DVR prevede un’analisi dei rischi collegati a: utilizzo di videoterminale (collegato all’attività di lavoro a monitor e PC), rischio elettrico (compreso rischio di fulminazione da scariche atmosferiche), rischio sismico.
  • Rischio specifico sulla base di età, differenze di genere, inquadramento contrattuale e specifico per le lavoratrici madri.

In termini più generali, invece, il DVR “scade” una volta trascorsi 30 giorni:

  • dal verificarsi di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • dall’introduzione di innovazioni tecniche, di prevenzione o di protezione;
  • dal verificarsi di infortuni significativi;
  • dalla segnalazione di esiti della sorveglianza sanitaria che mettano in luce la necessità di apportare modifiche alla valutazione effettuata.

Guardando la questione da un’altra prospettiva, i quattro casi precedenti corrispondono ai momenti in cui è necessario rielaborare il documento di valutazione dei rischi a prescindere dal fatto che siano o meno scaduti gli eventuali termini di validità di una data valutazione specifica, anche se quel termine è previsto dalla normativa.

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