La Sorveglianza Sanitaria riguarda l’insieme di adempimenti e obblighi di legge che hanno lo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori in riferimento allo svolgimento di una determinata mansione all’interno di un ambiente di lavoro.

IL MEDICO DEL LAVORO: OBBLIGHI E DOVERI

La legge 81/08, all’art. 25, stabilisce gli obblighi del Medico del Lavoro (o Medico Competente) nell’espletamento dell’attività di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori di un’azienda. Ma chi è il Medico del Lavoro? Il Medico del Lavoro o Medico Competente è una figura professionale che si occupa di verificare il buono stato di salute dei dipendenti di un’azienda tramite specifiche visite mediche. Oltre a ciò, il Medico del Lavoro partecipa alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi insieme al Datore di Lavoro all’RSPP e all’RLS aziendale.

Tra gli obblighi del Medico Competente è previsto:

  • L’Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria di rischio informatizzata per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria.
  • L’effettuazione di sopralluoghi annuali (o di periodicità concordata in base al livello di rischio delle mansioni svolte sul posto di lavoro) presso le unità produttive dell’azienda.
  • La redazione e aggiornamento del protocollo sanitario, ovvero dell’insieme di visite mediche, analisi specialistiche e di laboratorio volte a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.
  • Lo svolgimento delle visite mediche.
  • La partecipazione alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Il rilascio di idoneità ai lavoratori per lo svolgimento di una specifica mansione lavorativa.

COSA PREVEDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI?

L’aspetto principale della Sorveglianza Sanitaria riguarda lo svolgimento delle visite mediche cui i lavoratori sono sottoposti da parte del Medico del Lavoro. Esistono 5 diverse tipologie di visita medica concernente la Medicina del Lavoro:

  • Visita medica pre assuntiva: volta a stabilire se un lavoratore è idoneo allo svolgimento di una mansione, prima dell’avvenuta assunzione.
  • Visita periodica: volta a verificare che lo svolgimento dell’attività lavorativa non abbia comportato l’insorgere di condizioni di salute potenzialmente rischiose per la sicurezza del lavoratore. La periodicità della visita viene stabilita, in assenza di specifica normativa, in una volta l’anno. La periodicità può variare, dietro indicazione del Medico Competente, in base al livello di rischio cui sono sottoposti i lavoratori.
  • Visita di rientro: deve essere effettuata al dipendente che, superati i 60 giorni continuativi di malattia, fa il proprio rientro in servizio al fine di valutarne l’idoneità alla mansione in seguito al precedente stato di malattia.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora l’attività svolta comporti dei rischi per la salute del lavoratore, è facoltà di quest’ultimo richiedere lo svolgimento di una visita medica.
  • Visita medica alla cessazione del rapporto lavorativo: prevista nel caso in cui il lavoratore abbia svolto una mansione con specifici rischi chimici, biologici o cancerogeni è volta ad assicurare che, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’attività lavorativa non ha causato danni alla salute del lavoratore.

SORVEGLIANZA SANITARIA: IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

In seguito allo svolgimento della visita, il Medico del Lavoro rilascerà un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione, che può essere di tre diverse tipologie:

  • Idoneità.
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.
  • Inidoneità temporanea o permanente.

Nel caso di inidoneità permanente, il lavoratore ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al medico dell’ASL che, in seguito a una nuova visita medica, avrà facoltà di cambiare il giudizio precedentemente espresso dal Medico Competente aziendale.

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