Nel settembre 2021, il Governo ha emanato tre decreti che determineranno significative novità riguardanti la normativa antincendio. Tali decreti andranno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 ed entreranno ufficialmente in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero nel periodo compreso tra il 25 settembre e il 29 ottobre 2022. Andiamo ad analizzare le novità introdotte con il primo decreto emanato.

DM 01 SETTEMBRE 2021

Il DM 01 settembre 2021, che entrerà in vigore il 25 settembre 2022, riguarda i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Al suo interno vengono normate le seguenti definizioni:

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Ai fini di garantire un’adeguata prevenzione e controllo di possibili cause di incendio, il DM 01 settembre 2021 introduce la figura del tecnico manutentore qualificato: tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, ovvero da personale in possesso di specifici requisiti stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.

Il decreto che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre, inoltre, stabilisce l’obbligo da parte dei datori di lavoro di redigere un apposito registro su cui annotare tutti gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.  Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato e messo a disposizione dell’autorità competente nel caso in cui ne venga fatta richiesta in caso di controllo.