Il Preposto, che sia di cantiere o meno, è una figura a cui la normativa vigente ha recentemente attribuito grande importanza in relazione a tutto ciò che concerne l’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Proprio in virtù di ciò, è bene fare chiarezza su quali siano le responsabilità a livello penale che possono riguardare il preposto in caso di mancata vigilanza sulla sicurezza dei propri colleghi. La domanda quindi sorge spontanea: quali sono le responsabilità penali per il preposto alla sicurezza?
Chi è il Preposto?
Intanto ricordiamo che il Preposto è colui che assolve ad una funzione organizzativa in uffici, cantieri, officine o in squadre di manutenzione e coincide con quei soggetti che svolgono un ruolo assimilabile al capo squadra, capo turno, capo reparto ecc. Per lo stesso ruolo di supervisione che svolge nei confronti dei colleghi, quindi, il preposto è chiamato a vigilare in modo da garantire la massima sicurezza possibile sul posto di lavoro. Egli, infatti, assume un ruolo di garanzia della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.
Datore Di lavoro, Dirigente e Preposto: la divisione di responsabilità
Quando parliamo di infortuni e di responsabilità penali per il preposto, dobbiamo innanzitutto considerare che queste si manifestano in occasione di infortuni occorsi durante la concreta esecuzione della prestazione lavorativa. Una differenza sostanziale rispetto alle responsabilità del Dirigente (che viene coinvolto in caso di infortuni causati dall’errata organizzazione dell’attività lavorativa) e del Datore di Lavoro (che è investito di responsabilità oggettiva in caso di qualsiasi infortunio, ma specialmente per quelli causati da scelte gestionali di fondo).
Di base quindi si può sostenere che, in materia di prevenzione degli infortuni, si è passati da un modello interamente focalizzato sulle responsabilità del Datore di Lavoro (obbligato ad una vigilanza costante sui propri collaboratori e alla fornitura di adeguata formazione e di idonei dispositivi di protezione) ad un modello collaborativo in cui i lavoratori sono tenuti ad attenersi alle disposizioni cautelari stabilite dal Datore di Lavoro e a comportarsi con perizia e diligenza.
Quali sono le responsabilità penali per il preposto?
All’atto pratico ciò significa che il Datore di Lavoro deve ancora garantire che all’interno di un’area di rischio ci siano condizioni di sicurezza adeguate anche di fronte a una condotta trascurata del lavoratore. Se queste condizioni sono rispettate e il Datore di lavoro non è fisicamente presente sul luogo di lavoro, inevitabilmente la responsabilità dell’evento infortunistico ricadrà sul Preposto che non ha vigilato sulla condotta dei propri colleghi.
L’articolo 56 del D.lgs 81/8 stabilisce le responsabilità penali per il preposto nel caso di condotta negligente nello svolgimento del suo ruolo di vigilanza. Le pene inflitta dall’autorità vanno dal pagamento di un’ammenda da 300 € a 2000 € fino alla reclusione da uno a tre mesi nei casi più gravi.
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Come ogni figura chiave della sicurezza anche il Preposto, a norma dell’art. 37 del D.lgs 81/08, necessita di un’adeguata formazione e del relativo aggiornamento quinquennale. Contattaci per avere informazioni in merito ai nostri corsi!