La crescita esponenziale dei contagi da COVID-19 pone all’attenzione delle imprese e dei datori di lavoro una questione sempre più urgente: il reintegro del lavoratore contagiato.
In seguito ad un avvenuto contagio e per poter ottenere il reintegro in azienda, il lavoratore deve innanzitutto presentare al proprio datore di lavoro la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone. Dopo questo primo passo, è altresì necessario che il lavoratore venga sottoposto ad una visita di reintegro da parte del medico competente. Su quest’ultimo punto è però in atto una discrepanza tra quanto sostenuto dai DPCM emessi dal governo e la Circolare del Ministero della Salute 14915 del 29/04/2020: i primi prevedono che la visita di reintegro venga effettuata su tutti i lavoratori contagiati, mentre la seconda prevede che vada effettuata soltanto sui soggetti che sono stati sottoposti a ricovero in ospedale.
Tuttavia, la circolare del 29 aprile può essere considerata come un’integrazione a chiarimento del protocollo condiviso, che va a specificare come la visita di reintegro per il lavoratore sia necessaria soltanto in presenza di gravi complessità cliniche sopraggiunte a causa della malattia (danni polmonari, necessità di fisioterapia respiratoria ecc.) oppure nel caso in cui il lavoratore sia adibito a una mansione i cui rischi lavorativi specifici possano comportare ulteriori danni a organi già colpiti dal COVID-19.
Rientro in azienda sintomatico
Nel caso in cui il lavoratore di rientro in azienda dovesse ancora presentare sintomi quali stanchezza o debilitazione fisica causati dal virus, sarà premura del medico competente prevedere un ulteriore periodo di riposo facendo ricorso al periodo di malattia ordinario. Nelle restanti situazioni invece, la documentazione sanitaria raccolta prima e dopo il periodo di convalescenza del lavoratore dovrebbe permettere al medico del lavoro di esprimere un giudizio di idoneità provvisorio in merito alla necessità di controindicare o modificare fasi specifiche della mansione svolta dal lavoratore.